


BUONGIORNO AMICI...Oggi vorrei parlarvi dell'assegnazione della casa coniugale...
A chi viene assegnata in caso di separazione o divorzio?
Il codice civile all' art. 155 e l'art. 6 Legge 1 dicembre 1970 n.898 stabiliscono il principio che l'abitazione nella casa familiare spetta, preferibilmente e qualora sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età e sino alla loro indipendenza economica. Ovviamente i figli devono essere di entrambi i coniugi (cioè non nati da altre relazioni).
Comunque, ai fini dell'assegnazione della casa coniugale, il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge che appare più debole. Detta assegnazione, se trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.
A favore del coniuge non affidatario o in mancanza di figli l'assegnazione della casa coniugale non è possibile ed il giudice deciderà sulla base delle normali regole sulla proprietà e sulla locazione.
E se dopo l'assegnazione i figli lasciano la casa coniugale?
La situazione muta e al coniuge può essere tolta la casa precedentemente assegnata.