Il fondo patrimoniale è uno strumento attraverso il quale i coniugi, compresi i componenti dell’unione civile omosessuale, vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia. I coniugi, compresi i componenti dell’unione civile omosessuale, possono creare un patrimonio separato che abbia come specifica destinazione la finalità di far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 c.c.). Anche un terzo può costituire un fondo patrimoniale con tale destinazione, sia per atto tra vivi che per testamento. I beni che possono essere destinati al fondo sono beni immobili o mobili registrati oppure titoli di credito. Su tali beni possono essere conferiti diritti di proprietà o di godimento. La costituzione del fondo si effettua mediante atto pubblico a cui partecipano i coniugi ed eventualmente il terzo che conferisce il bene. In quest’ultimo caso la costituzione del fondo si perfeziona solo con l’accettazione dei beneficiari. Ai fini della pubblicità della convenzione, questa per legge deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili soggetti a registrazione. La mancanza dell’annotazione comporta il venir meno dell’opponibilità del fondo ai creditori. A loro volta i creditori hanno l’onere di accertare l’esistenza di una convenzione, consultando sia i registri dello stato civile sia i registri immobiliari.

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